E’ stato introdotto dalla legge di bilancio 2017 (legge dell’11 dicembre 2016, n. 232) ed è possibile optare per questo vantaggio indipendentemente dalla nazionalità del richiedente, purché fiscalmente residente all’estero da almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti a quello in cui la scelta diventa effettiva.
Possono beneficiare dell’incentivo anche i cittadini italiani cancellati dagli anagrafi della popolazione residente e trasferitisi in Stati o territori a regime fiscale preferenziale. Tuttavia, devono essere in grado di superare la presunzione di residenza in Italia.
È anche possibile estendere tale incentivo fiscale ai familiari, nello specifico:
- Coniuge o membro di un’unione civile
- Bambini, anche adottivi, e, in loro assenza, il parente diretto in linea discendente
- Genitori e, in loro assenza, il parente diretto in ascesa
- Genitori adottivi
- Figli e nuore
- Suocero e suocera
- Fratelli e sorelle.
Anche per i familiari vale la regola di aver risieduto all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti a quello in cui la persona si trasferisce in Italia.
I redditi generati all’estero sono soggetti all’imposta sostitutiva, mentre, i redditi generati in Italia sono tassati secondo le regole ordinarie.
Le seguenti voci di reddito rientrano nell’ambito di applicazione del regime:
- reddito da lavoro autonomo generato da attività svolte all’estero
- proventi da attività imprenditoriali svolte all’estero tramite stabile organizzazione
- reddito da lavoro dipendente svolto all’estero
- reddito proveniente da un immobile che il nuovo residente possiede all’estero
- interessi su conti correnti bancari pagati da non residenti
- plusvalenze generate dal nuovo residente a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere.
Non possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (detenute in società ed enti non residenti) realizzate durante i primi 5 periodi d’imposta di applicazione dell’incentivo fiscale.
Pertanto, in caso di cessione della partecipazione prima della fine del quinquennio, la plusvalenza è soggetta all’imposta ordinaria prevista dalla legge italiana.
È possibile escludere dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i redditi generati in uno o più paesi o territori esteri. In pratica, il contribuente può scegliere di tassare il reddito generato in alcune giurisdizioni (cherry picking) utilizzando il regime fiscale ordinario. Tuttavia, questa scelta deve coprire tutto il reddito generato nel paese o territorio soggetto a esclusione.
I soggetti beneficiari dell’incentivo effettuano un pagamento dell’imposta sostitutiva pari a 100.000 euro per ogni anno fiscale in cui è valida l’opzione, indipendentemente dalla tipologia e dall’ammontare dei redditi generati all’estero. In caso di estensione del regime ai familiari, il pagamento dell’imposta sostitutiva sul reddito estero generato da ciascun componente ammonta a € 25.000. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato tramite il modulo F24 in un’unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta sul reddito. Le parti interessate, sia come contribuenti principali che come familiari, devono pagare l’imposta da sole. Con il pagamento dell’imposta si considera adempiuto l’obbligo fiscale dovuto in Italia sui redditi di fonte estera.
Il regime cessa dopo 15 anni dal primo periodo d’imposta in cui diventa efficace l’opzione, senza possibilità di richiederne il rinnovo.
Una volta cessato il regime, il reddito estero diventa parte del reddito complessivo del contribuente residente ed è soggetto all’imposta ordinaria sul reddito (Irpef). Inoltre, per i familiari, l’efficacia dell’eventuale estensione dell’opzione non è più valida, indipendentemente dal periodo per il quale hanno beneficiato del regime.
L’opzione per l’imposta sostitutiva può in ogni caso essere revocata prima della sua scadenza sia dal contribuente principale sia dal familiare a cui è stata estesa.
La revoca dovrà essere effettuata con le stesse modalità dell’opzione ed avrà efficacia a partire dal periodo d’imposta di cui alla dichiarazione dei redditi.